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venerdì 5 marzo 2010

Il mandato per riscuotere il credito deve essere portato a conoscenza del debitore

Non è raro che nell’ambito di un rapporto contrattuale il creditore della prestazione conferisca mandato a un altro soggetto per procedere alla riscossione. Si pensi, al riguardo, alle pigioni di un contratto di locazione che il proprietario del bene riscuote “servendosi” di un familiare cui conferisce opportuno mandato.
Ebbene, se tale mandato non viene portato a conoscenza del debitore, nel nostro esempio il conduttore, questi non è obbligato a pagare.
E’ questa la conclusione della Corte di Cassazione la quale, con sentenza della Sez. II, del 13 novembre 2009, n. 24128, ha chiarito che pur convenendo con l'affermazione secondo la quale il conferimento di un mandato a riscuotere un credito non è soggetto particolari forme e, pertanto, ben avrebbe potuto essere contenuto in una scrittura privata con sottoscrizione non autenticata, deve tuttavia osservarsi che la preposizione, da parte del creditore, di un altro soggetto, incaricato di riscuotere in propria vece, il credito, per poter spiegare effetti nei confronti del debitore, deve essere preventivamente ed adeguatamente portata a conoscenza di quest'ultimo.
Siffatto principio si desume dalla giurisprudenza della stessa Corte, che con pronunce sia pur non recenti (n. 568/83, n. 735/67), ma non superate da successive di segno contrario, ha avuto modo di affermare che "la figura dell'adiectus solutionis causa - che è il soggetto indicato dal creditore, a chi sia obbligato nei suoi confronti, come la persona incaricata di ricevere la prestazione in nome proprio, ma per conto di esso creditore - non solo presuppone la costituzione del vincolo obbligatorio, ma implica che su di esso si sia innestato un rapporto trilaterale, in virtù del quale il creditore abbia indicato al debitore la persona legittimata a ricevere l'adempimento, in sua vece.
Il debitore che paghi in mancanza di un mandato opportunamente comunicatogli dal creditore, infatti,
si troverebbe esposto, nel caso di mancata successiva ratifica da parte del dominus, alle conseguenze di un incauto pagamento, inefficace, agli effetti dell'art. 1188 c.c., nei confronti del creditore, rimanendo pertanto obbligato verso quello (v. Cass. 17742/05, 2732/02, 2093/97).

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