Cerca su Google

Ricerca personalizzata

mercoledì 10 marzo 2010

La responsabilità del lavoratore in caso di suo infortunio

La Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di infortuni sul lavoro, riasserendo il principio secondo cui al datore di lavoro non è imputabile alcuna responsabilità se l’infortunio del suo dipendente sia da mettere in relazione al comportamento colposo di quest’ultimo.
Con sentenza penale del 23/02/2010, n. 7267, infatti, i Supremi Giudici hanno statuito che quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità e dell’abnormità gli effetti finali sono da imputare esclusivamente al lavoratore stesso. Per carattere “abnorme” deve intendersi non solo, secondo quanto prevalentemente sostenuto in giurisprudenza, la condotta tenuta in un “ambito estraneo” alle mansioni affidate al lavoratore e, pertanto, concettualmente al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, ma anche quella che pur rientrando nelle “mansioni proprie” del lavoratore sia consistita in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro.

Nessun commento:

Posta un commento