Cerca su Google

Ricerca personalizzata

giovedì 25 marzo 2010

Se un soggetto è debitore e creditore verso due settori della P.A., questa può opporre la compensazione

Non è raro che un soggetto vanti un credito verso un settore della Pubblica Amministrazione (es. credito d’imposta) e un debito verso un altro (es. oneri concessori). Ebbene, in questi casi la P.A. può sospendere il pagamento per opporre successivamente la compensazione e stabilire se sussista una differenza da pagare.
Con sentenza del 12 marzo 2010, n. 6038, gli Ermellini hanno stabilito che ai sensi dell'art. 69, comma 6, del R.D. n. 2440 del 1923 un'amministrazione dello Stato che abbia a qualsiasi titolo ragioni di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, può richiedere la sospensione del pagamento di dette somme. Tale disposizione configura uno strumento cautelare provvisorio diretto a legittimare la sospensione temporanea del pagamento di debiti liquidi ed esigibili da parte dello Stato a salvaguardia dell'eventuale compensazione con crediti, anche non attualmente liquidi e esigibili, che la stessa o altre branche dell'amministrazione statale, considerate come organi di una stessa persona giuridica, vantino nei confronti del medesimo soggetto, ma essa, facendo esclusivo riferimento ad "un'amministrazione dello Stato" quale soggetto titolare del potere eccezionale in discorso, in mancanza di una normazione espressa, non può considerarsi applicabile ad amministrazioni diverse.

Nessun commento:

Posta un commento