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sabato 20 marzo 2010

L’infrazione rilevata con l’autovelox non può essere accertata dai privati

Spesso i Comuni affidano interamente ai privati la gestione delle apparecchiature autovelox, consentendo loro persino il rilevamento delle infrazioni al codice della strada.
Sull’argomento è intervenuta la Cassazione che, con ordinanza del 28 gennaio 2010, n. 1955, ha confermato il precedente orientamento giurisprudenziale, disponendo che in tema di violazioni di norme sui limiti di velocità accertate a mezzo di strumento elettronico omologato (cosiddetto "autovelox"), il momento decisivo dell'accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l'art. 12 C.d.S. demanda l'espletamento dei servizi di polizia stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate (Cass. 2202/2008, 16713/2003)".
In particolare, si deve sottolineare come questa Corte abbia ulteriormente affermato che, "nel caso di infrazioni al codice della strada per eccesso di velocità, accertate a mezzo di apparecchiature elettroniche, l'assistenza tecnica di un privato operatore, limitata all'installazione ed all'impostazione dell'apparecchiatura secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, non interferisce sull'attività di accertamento poi direttamente svolta da quest'ultimo ed, anzi, offre agli utenti della strada nei confronti dei quali è effettuato il controllo una più sicura garanzia di precisione nel funzionamento degli strumenti di rilevazione ove tenuti sotto sorveglianza da parte di personale tecnico specializzato. Nessuna violazione, quindi, sussiste al principio che riserva ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale in generale (artt. 11 e 12 C.d.S.) ed in particolare la gestione delle apparecchiature elettroniche per l'accertamento delle infrazioni (art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4) (Cass., n. 22816 del 2008);

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