Cerca su Google

Ricerca personalizzata

martedì 2 marzo 2010

Se percepiva un beneficio durevole, prolungato e spontaneo, il figlio della vittima ha diritto al risarcimento

Successivamente al decesso del proprio genitore a causa di un errore medico, il figlio della vittima adiva la via legale per vedersi riconosciuto l’ulteriore danno consistente nella mancata percezione delle elargizioni del genitore scomparso, ed ottenere così il conseguente risarcimento.
Con sentenza del 26 gennaio 2010, n. 1524, i Supremi Giudici della Cassazione hanno stabilito che in tema, la giurisprudenza ha già avuto modo di spiegare che il fatto che il figlio della vittima, deceduta a seguito di un fatto illecito altrui, sia maggiorenne ed economicamente indipendente non esclude la configurabilità (e la conseguente risarcibilità) del danno patrimoniale da lui subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore gli destinava, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicchè la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato (Cass. 8 ottobre 2008, n. 24802; 14 luglio 2003, n. 11003). Ciò è perfettamente aderente con la funzione che svolge l’istituto del risarcimento del danno, che non ha scopi sanzionatori, ma mira a reintegrare la condizione sussistente prima che si perpetrasse l’illecito.

Nessun commento:

Posta un commento