giovedì 11 marzo 2010
La detrazione è possibile se il contribuente prova che il bene è inerente all’attività
Ponendosi nel già esistente solco giurisprudenziale di legittimità, con la sentenza del 17/02/2010, n. 3706, la Cassazione ha sostenuto che l’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, pur consentendo all’acquirente di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore, ancorché si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio di impresa, richiede, oltre alla qualità d’imprenditore dell’acquirente, anche l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività, la cui prova si deve ritenere posta a carico di chi chiede la detrazione medesima.
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