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martedì 23 marzo 2010

Illegittimo l’accertamento delle infrazioni al codice della strada operato dai privati

La Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla legittimità dell’accertamento delle infrazioni al codice della strada, ribadendo ancora una volta un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e di cui si era già parlato in un recentissimo post.
Con la sentenza del 17/03/2010, n. 10620, infatti, i Supremi Giudici hanno stabilito che: l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ricade tra le attività previste dall'art. 11 lett. A Codice della strada e quindi costituisce servizio di polizia stradale, non delegabile a terzi; le apparecchiature eventualmente utilizzate per tale accertamento debbono essere gestite direttamente da parte degli organi di polizia stradale e devono essere nella loro disponibilità (art. 345.4 Reg, Cds); le spese afferenti l'eventuale noleggio delle apparecchiature rientrano tra le "spese di accertamento" (art. 201.4 C.d.s.), e la loro disciplina non può che essere quella propria connessa alla natura di tali spese; il parametro per la loro quantificazione - del tutto idoneo a consentire la quantificazione anche dell'importo per un eventuale appalto, nel caso di noleggio degli strumenti e di servizi accessori connessi alla peculiare tipologia di strumento, ovviamente diversi dalla fase di accertamento riservata, come visto, in via esclusiva all'organo di polizia stradale - è agevolmente individuabile dal costo giornaliero connesso all'installazione, manutenzione, servizio accessorio; in particolare tale costo è all'evidenza uguale per qualsiasi operazione, giacché l'entità della sanzione propria della singola infrazione eventualmente accertata è parametro del tutto non pertinente, estraneo ed irrilevante, quanto alla spesa sostenuta per ogni singola operazione: la "quantità" dell'importo di appalto è il costo del servizio, a prescindere dal numero e dalla "qualità" delle infrazioni poi eventualmente accertate utilizzando quel servizio; da ciò si evince che esiste un costo di accertamento (nel senso onnicomprensivo prima indicato) quantificabile a prescindere del tutto dal tipo di infrazione accertata e che il parametro dell'entità della sanzione quale modalità di determinazione del corrispettivo - e pertanto come base di un appalto connesso all'utilizzazione delle apparecchiature strumentali - è incompatibile con i principi generali della disciplina contabile pubblica in materia di spese di accertamento (di talché sono messi al bando gli autovelox i cui costi giornalieri, che divengono incasso per la ditta appaltatrice, lievitano con il crescere del numero delle contravvenzioni); tenuto infine conto della finalità preventiva, e non repressiva o di finanziamento pubblico o lucro privato della disciplina sanzionatoria, determinare il costo del noleggio delle apparecchiature in base agli importi delle multe è un parametro «contrario ai principi della Costituzione» (principio del buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione) ex art. 97 Cost..

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