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lunedì 1 febbraio 2010

Eredità: il termine per “recuperare” la quota spettante per legge

Al coniuge, ai figli e agli ascendenti di chi dispone per testamento (legittimari), la legge attribuisce una quota di eredità che non può essere lesa né con donazioni fatte in vita, né con altre disposizioni testamentarie. Qualora ciò dovesse accadere, il nostro ordinamento riconosce agli stessi legittimari un’azione giudiziaria, chiamata di riduzione ed esperibile in dieci anni, che mira, appunto, a ridurre gli atti lesivi sino alla ricostituzione dell’originaria quota riservata dalla legge.
Una problematica che ha diviso giurisprudenza e dottrina investiva la decorrenza del suddetto termine, poiché alcuni ritenevano che lo stesso coincidesse con l’apertura della successione, altri con la pubblicazione del testamento.
Ebbene, sull’argomento è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite, che con sentenza del 25 ottobre 2004, n. 20644, ha statuito che in caso di lesione avvenuta per donazione, il termine per esercitare l’azione di riduzione decorre dall’apertura delle successione perché solo in questo momento è possibile stabilire se vi è stata effettiva lesione, in quanto questo è l’istante in cui deve calcolarsi la quota spettante a ciascun legittimario. In caso di lesione per disposizione testamentaria, invece, la prescrizione decorre dal momento dell’accettazione dell’eredità da parte del legittimario, perché è solo con l’accettazione che il legittimario manifesta la volontà di acquistare la quota riservata dalla legge, creando così la condizione che lo legittimi ad agire in riduzione.

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