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venerdì 12 febbraio 2010

L'amministrazione deve comunicare la decurtazione dei punti, pena il risarcimento danni

Con sentenza n . 667 del 5 febbraio 2010, il T.A.R. del Piemonte ha stabilito che  nel sistema delineato dall'art. 126-bis D.Lgs. n. 285 del 1992, ad ogni violazione del codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest'ultimo di "riparare" alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del codice della strada. Si pone pertanto in contrasto con la ratio dell'istituto della patente a punti, e viola l'art. 126-bis del codice della strada, il comportamento tenuto dall'amministrazione che, non comunicando la decurtazione che avrebbe dovuto seguire ad alcune infrazioni, non ha consentito alla ricorrente di venire a conoscenza della progressiva diminuzione del suo punteggio complessivo, in modo da poter frequentare i corsi di recupero appositamente istituiti con D.M. 29 luglio 2003, al fine di evitare il totale azzeramento del punteggio ed il provvedimento di revisione della patente ex art. 126-bis, comma 6, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Da tale comportamento illecito della P.A. deriva il diritto a ottenere il risarcimento del danno.

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