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martedì 23 febbraio 2010

Accertamenti fiscali: sono utilizzabili gli atti raccolti in modo irrituale

Con sentenza n. 3388 del 12 febbraio 2010, la Sez. V della Corte di Cassazione ha disposto che in tema di accertamenti e controlli inerenti alle dichiarazioni dei redditi, in applicazione dell’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, nessuna inutilizzabilità colpisce gli atti raccolti dagli organi deputati al controllo fiscale, anche se tale raccolta sia avvenuta in maniera irrituale. Nonostante, infatti, l’art. 33 della citata norma richiami, ai fini della determinazione delle modalità di accesso, il disposto dell’art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972 (che, in particolare in materia IVA, prescrive come necessaria l’autorizzazione del capo dell’ufficio dal quale gli accertatori dipendono) non esiste una specifica previsione che, visto il mancato rispetto delle regole dettate in tema appunto di accesso, sancisca la inutilizzabilità degli atti così acquisiti. Detta sanzione, infatti, deve ritenersi comminabile solo nel caso in cui l’accesso sia effettuato, senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica, presso il domicilio di persona fisica in quanto risulta leso un diritto costituzionalmente protetto quale quello dell’inviolabilità del domicilio. Conclusivamente devono essere ritenuti utilizzabili tutti i dati comunque acquisiti dagli organi di controllo fatta salva, ovviamente, la verifica circa la loro attendibilità in riferimento alla natura ed al contenuto degli stessi.
Devono essere ricompresi tra le scritture contabili disciplinate dall'art. 2709 c.c. tutti i documenti che, comunque, offrano una rappresentazione tanto della situazione patrimoniale dell'impresa, quanto del risultato economico dell'attività svolta, ivi compresi quelli costituenti la c.d. contabilità in nero ovverosia appunti personali e annotazioni o informazioni varie dell'imprenditore. Detti documenti, quindi, qualora da un esame complessivo risultino dotati dei requisiti previsti dall'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, siano cioè gravi, precisi e concordanti, possono assurgere al ruolo di valido elemento indiziario ai fini della ricostruzione, in sede di accertamento, del reale quadro della situazione aziendale.

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