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giovedì 4 febbraio 2010

Quando la Pubblica Amministrazione è responsabile di una strada privata

A norma dell’art. 824, codice civile, una strada è pubblica se la relativa proprietà è stata acquistata da un ente pubblico territoriale (es.: Stato, Regione, Provincia, Comune, Area Metropolitana) in virtù di un atto o di un fatto idoneo a produrne il trasferimento.
Con sentenza n. 7 del 04/01/2010, la Cassazione civile ha statuito che per determinare l’appartenenza di una strada a un ente pubblico, non è sufficiente l’uso pubblico, che potrebbe essere determinato anche da altre vicende giuridiche (es. servitù), ma è necessario valutare altri elementi come l'ubicazione della strada all'interno dei luoghi abitati, l'inclusione della toponomastica del comune, la posizione della numerazione civica, il comportamento della P.A. nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica.
Se un comune consente alla collettivita' l'utilizzazione, per pubblico transito, di un'area di proprieta' privata assume l'obbligo di accertarsi che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti non sia trascurata; e l'inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario dalla P.A., per il principio del non ledere, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilita' per il danno cagionato all'utente dell'area, a nulla rilevando che l'obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell'area stessa.

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