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lunedì 22 febbraio 2010

Auto: se l’acquirente non paga, la finanziaria deve rivolgersi al concessionario

Nell’ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l’acquisto di un determinato bene, come ad esempio un’automobile, si rende applicabile il principio del collegamento tra i contratti; per cui il mutuatario è obbligato all’utilizzazione della somma mutuata per il previsto acquisto.
Questo principio comporta che, della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene.
Ebbene, in queste ipotesi, la Cassazione civile, con sentenza del 16/02/2010, n. 3589, ritiene che la risoluzione della compravendita del bene, che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo, legittima il mutuante (la banca o una finanziaria) a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario (l’acquirente del bene), ma direttamente ed esclusivamente al venditore (nell’esempio fatto, il concessionario).
Il collegamento tra più contratti tra loro interdipendenti per il raggiungimento di un fine ulteriore che supera i singoli effetti tipici di ciascun atto collegato, da' luogo ad un unico regolamento di interessi, che assume una propria, diversa rilevanza causale in relazione alla sintesi degli interessi (cd. causa concreta) che lo stesso è concretamente diretto a realizzare.
In relazione ad un assetto negoziale di tale tipo, ravvisato dalla corte d’appello con motivazione del tutto congrua, è irrilevante la questione posta col primo motivo, essendo incontestato che il contratto di compravendita si fosse risolto, sicché il finanziatore avrebbe potuto chiedere la restituzione della somma mutuata solo al venditore.

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