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lunedì 22 febbraio 2010

L’Agenzia delle Entrate spiega come certificare correttamente le spese sanitarie per beneficiare delle detrazioni o delle deduzioni

Con la risoluzione n. 10/E del 17/02/2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come beneficiare della deduzione o della detrazione d’imposta per l’acquisto di medicinali, precisando che è necessario il possesso di un documento fiscale costituito dallo scontrino fiscale o dalla fattura recante l’indicazione della natura, qualità e quantità del prodotto.
In particolare, sullo scontrino deve essere indicato il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco.
Basta che il documento di spesa rechi la dizione generica di «farmaco» o di «medicinale». In ogni caso, è possibile fruire dei benefici IRPEF a condizione che i documenti di spesa, pur non riportando tali diciture, indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.
Pertanto:
•l’indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato è soddisfatta anche quando sia riportata la dicitura «omeopatico» in luogo delle diciture «farmaco» o di «medicinale»;
•l’indicazione è soddisfatta anche dalla dicitura «ticket» (che può essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario) ovvero dalle sigle SOP (senza obbligo di prescrizione) e OTC (medicinali da banco);
•con riguardo alle preparazioni galeniche, per l'indicazione della natura del prodotto venduto può essere riportata la dicitura «farmaco» o «medicinale» e per la qualità dello stesso la dicitura «preparazione galenica»;
•le abbreviazioni «med.» o «f.co.» equivalgono alla menzione per esteso dei termini medicinale e farmaco.
Non è più necessario conservare la prescrizione medica: la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura «farmaco» o «medicinale» e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie.
Anche per i ticket, quindi, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

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