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venerdì 26 febbraio 2010

E’ risarcibile l'ingiustificato ritardo con cui viene concesso il pensionamento

Il ritardato e ingiustificato pensionamento conseguente, ad esempio, alla domanda di riscatto delle annualità pregresse e alla domanda di ricongiunzione dell'intero periodo assicurativo, è risarcibile.
Con sentenza del 10 febbraio 2010, n. 3023, infatti, i Supremi Giudici della Cassazione hanno sostenuto che il diniego, riconosciuto in sede giudiziale non giustificato, frapposto dalla Cassa alla legittima richiesta dell'assicurato, costituisce una forma di imperizia, e quindi di colpa, generatrice di responsabilità sotto il profilo civilistico.
Da rilevare, inoltre, che l'esigenza di congruo lasso temporale per l'espletamento delle richieste non rileva ai fini della quantificazione del danno, versandosi in tema di liquidazione equitativa nella quale la Corte territoriale ha tenuto conto - in una valutazione globale - di una serie di parametri, fra cui il mancato pensionamento protrattosi per anni.

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