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lunedì 15 febbraio 2010

Le condizioni per poter usare i fendinebbia senza incorrere in sanzioni amministrative

A norma dell’art. 153 del codice della strada, da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità […] i veicoli a motore devono tenere accesi le luci di posizione, le luci della targa, se prescritte le luci d’ingombro, e i proiettori anabbaglianti. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori.
Tale disposizione, però, non prende in considerazione l’ipotesi d’uso contestuale di fendinebbia e fari anabbaglianti nelle ore notturne, per la quale la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi successivamente alla contestazione di una multa elevata a un’automobilista.
Con sentenza n. 534, del 15/01/2010, i Supremi Giudici hanno statuito che la norma suindicata si riferisce esclusivamente al caso in cui l’uso del fendinebbia avvenga di giorno e la formulazione della disposizione facoltizza il conducente, nelle indicazioni ivi previste, a sostituire i proiettori anabbaglianti o quelli di profondità con i fari fendinebbia. Nulla autorizza invece a ritenere che la prescrizione di uso alternativo delle due tipologie di strumenti luminosi operi anche di notte.
Alla guida nel periodo indicato dall’art. 153, nonché nelle condizioni di scarsa visibilità in essa puntualmente specificate – tra le quali vi è la nebbia – la norma non contiene alcuna esclusione di uso dei fari antinebbia, né una prescrizione di uso alternativo tra detti fari e i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità che, dunque, possono essere usati contestualmente.

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