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giovedì 25 febbraio 2010

La convivenza con un altro uomo non fa venire meno l’obbligo di mantenere l’ex moglie

La giurisprudenza pressoché costante della Cassazione sostiene che la convivenza more uxorio dell’ex moglie non fa venir meno l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento a carico dell’ex marito, salvo che tale relazione abbia determinato un miglioramento delle condizioni economiche, dimostrabile con qualunque prova, anche per presunzione, come il reddito o lo stile di vita del nuovo compagno.
Con sentenza n. 1096/2010, la Cassazione ha ulteriormente ribadito che in pendenza del giudizio di divorzio, un nuovo figlio dell’ex moglie con il proprio partner o la convivenza more uxorio, di per sé, non sospendono la corresponsione dell’assegno, né consentono la sua diminuzione. Tali eventi, infatti, sono rilevanti solo successivamente e in sede di revisione degli accordi di divorzio. Anche in questa fase, pur tuttavia, si deve rilevare che un nuovo rapporto di convivenza more-uxorio ha caratteristiche di precarietà e quindi i relativi benefici economici che ne possono derivare sono idonei solo a determinare una riduzione dell'assegno posto che l'art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare le condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite fino a che l'avente diritto non contrae nuove nozze.
Ciò in perfetta armonia con precedenti pronunce con le quali si era affermato che in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, di per sè permane anche se il richiedente abbia instaurato una convivenza "more uxorio" con altra persona, salvo che sia data la prova, da parte dell'ex coniuge, che tale convivenza ha determinato un mutamento "in melius" - pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidatosi e protraentesi nel tempo - delle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento ad opera del convivente o, quanto meno, di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza, onde la relativa prova non può essere limitata a quella della mera instaurazione e della permanenza di una convivenza siffatta, risultando detta convivenza di per sè neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche dell'istante e dovendo l'incidenza economica della medesima essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano, laddove una simile dimostrazione del mutamento "in melius" delle condizioni economiche dell'avente diritto può essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto attraverso il riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il richiedente l'assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza "more uxorio" il richiedente stesso tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego o la minor quantificazione dell'assegno, senza che, tuttavia, ai fini indicati, possa soccorrere l'esperimento di indagini a cura della polizia tributaria (Cass. civ. Sez. I, sentenza 20 gennaio 2006, n. 1179).

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