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martedì 23 febbraio 2010

L’amministrazione Tributaria ha l’obbligo di trasmettere il ricorso del contribuente all’ufficio competente

A causa della confusa legislazione, non è difficile che chi voglia impugnare un provvedimento dell’amministrazione tributaria presenti un ricorso contro un ufficio non competente. Qualora si dovesse verificare tale evenienza, non tutto è perduto e la Cassazione spiega anche il motivo.
Infatti, con sentenza n. 2937 del 10 febbraio 2010, i Supremi Giudici della Sez. V della Cassazione hanno chiarito che la sussistenza di una disciplina processuale controvertibile in ordine alla fondatezza o meno della qualità di parte in capo al Centro di Servizio, determinante, a seconda delle ipotesi, la necessarietà o meno della notifica del gravame anche ad esso, deve trovare soluzione nel principio di affidamento del contribuente, come sancito dall’art. 10, L. n. 212 del 2000. Stante, invero, l'idoneità della disciplina di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 546 del 1992 ed all’art. 10 D.P.R. n. 787 del 1980 - nella parte in cui disciplinano rispettivamente la nozione di parte e la proposizione dei ricorsi - a trarre in inganno il contribuente appellante, la sussistenza del menzionato principio, secondo il quale i rapporti tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, determina nell’Amministrazione Tributaria il dovere di assumere nei confronti del contribuente una condotta collaborativa nel caso di errore in ordine alla corretta individuazione dell’Ufficio, contrariamente a quanto verificatosi nella fattispecie in esame. Ricevuto il ricorso in appello il Centro di Servizio, in ottemperanza al dovere di collaborazione, era, pertanto, tenuto a trasmetterlo al competente Ufficio delle Entrate anziché mantenere una condotta inerte, come di fatto verificatosi. Ciò rilevato, la mancata tempestiva costituzione in giudizio dell’Ufficio competente deve imputarsi non già al contribuente, bensì all’amministrazione stessa per violazione del citato principio, al che consegue la sufficienza e la idoneità della notifica del gravame al solo Centro Servizi al fine della corretta instaurazione del rapporto processuale in appello.

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