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giovedì 25 febbraio 2010

Telefonia mobile: i servizi addebitati e non richiesti rendono nullo il contratto

Le compagnie di telefonia mobile offrono con sempre maggiore frequenza la stipula di contratti di durata aventi ad oggetto un complesso di servizi e un telefono, cosiddetto di ultima generazione, che consente il loro pieno utilizzo. Spesso, però, tra le pieghe delle clausole contrattuali si possono nascondere condizioni che rendono l’offerta meno appetibile di quanto sembri a prima vista. Una di queste può essere l’uso di applicazioni o servizi a pagamento attivati all’insaputa del consumatore e funzionanti per effetto delle pre-impostazione effettuate dall’operatore sul terminale mobile.
In riferimento all’offerta “Vodafone Facile Large”, il Giudice di Pace di Bari, con sentenza del 30 aprile - 11 maggio 2009, n. 3615, ha innanzitutto ritenuto evidente l’accordo tra la fabbrica produttrice di telefoni e la Vodafone, in virtù del quale i telefonini vengono offerti con l’abbonamento ai servizi della Vodafone. Per effetto di ciò si deve ritenere che l’offerta provenga dalla Vodafone, che ne risponde come venditore, ai sensi del Codice del Consumo, in quanto, in virtù dell’accordo con le case produttrici, è la Vodafone ad acquistare i telefonini per poterli poi offrire unitamente all’abbonamento, nel pacchetto reclamizzato, che non sarebbe possibile porre sul mercato senza un preventivo accordo con il produttore. Poiché di tale accordo la Vodafone non ha ritenuto di chiarire il contenuto, deve presumersi dal tipo e dalle modalità dell’offerta, che vi sia un contratto di vendita condizionato, che preveda la pre-impostazione dei cellulari immessi in tal modo sul mercato.
La Vodafone, quindi, non poteva ignorare che i cellulari offerti erano pre-impostati e che i servizi così attivati non erano quelli indicati nel pacchetto-offerta come “abbonamento”.
Pertanto, la Vodafone non può addebitare al consumatore ignaro un servizio che non è stato oggetto di contrattazione, ed è stato fornito a sua insaputa, avendo il professionista (Vodafone), carpito il consenso del consumatore, con offerta ingannevole, venendo meno all’obbligo di buonafede di cui all’art. 1337 c.c., oltre che quello di correttezza di cui al Codice del Consumo.
Deve ritenersi che nella fattispecie si configuri una frode contrattuale e che il contratto sia nullo, avendo causa illecita in quanto predisposto per eludere la disciplina a tutela del consumatore, attraverso la pre-impostazione, di servizi non richiesti dal consumatore e di cui questi ignori l’attivazione, ritenendo erroneamente la Vodafone di non essere né fabbricante né venditore del bene che non è conforme al contratto e quindi non responsabile della sua pre-impostazione.
Infatti, la Vodafone ha venduto il telefonino in uno con l’abbonamento e solo con i servizi espressamente proposti al prezzo pubblicizzato, inserendovi, arbitrariamente, prestazioni non richieste e di cui non viene indicato il costo, determinando la sussistenza di un gravissimo squilibrio contrattuale sostanziale, per eludere l’applicabilità dell’art. 33 (L.M.N.O. Cod. Cons.), nonché l’applicazione degli art. 50 e 52 H del codice del consumo, nonché la norma imperativa di cui all’art. 2 (punti c ed e) sulla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali. E’ pertanto, evidente, la illiceità della causa che rende nullo il contratto e che va rilevata d’ufficio.

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