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mercoledì 10 febbraio 2010

La distruzione di una copia del testamento non integra una revoca

A norma dell’art. 684, c.c., il testamento olografo può essere revocato anche mediante la sua distruzione. Ma cosa accade se il testatore ha redatto due copie aventi lo stesso contenuto, e ne ha distrutta solo una?
Su questa problematica si è pronunciata la Cassazione, che con sentenza n. 27395 del 28/12/2009, ha osservato che la distruzione è una revoca presunta, potendosi dimostrare il contrario, ovvero che la distruzione è stata operata da un terzo o dallo stesso testatore ma involontariamente. Pur tuttavia, l’applicabilità della citata norma è esclusa dall’esistenza della seconda copia che rappresenta comunque un regolare testamento olografo idoneo a produrre i propri effetti al momento della morte del suo autore, che, tra l’altro, è perfettamente cosciente della sua esistenza. La mera distruzione di una sola copia, infatti, potrebbe essere frutto della convinzione che un solo testamento sia sufficiente, magari perché affidato a una persona di fiducia.

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