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venerdì 19 febbraio 2010

Assicurazione infortuni: la trattativa per il bonario componimento non interrompe la prescrizione

Il tempismo con il quale l’assicurato deve informare la propria compagnia assicurativa di essere stato vittima di un infortunio è di fondamentale importanza, anche per evitare che possa intervenire la prescrizione, “cancellando” il legittimo diritto al risarcimento.
Al riguardo la Cassazione, con sentenza del 27.01.2010, n° 1687, ha riaffermato che il termine iniziale per il decorso della prescrizione è quello del consolidamento dei postumi (coperti dall’assicurazione) e che le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta (senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione) con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto, come richiesto dall'articolo 2937, terzo comma, cod. civ., a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all'esistenza di tale diritto (tra le più recenti, cfr. Cass. 8 marzo 2007, n. 5327).

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