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martedì 9 febbraio 2010

Danneggiamento del terzo: l’assicurazione deve risarcire a prescindere dalle questioni della validità della polizza

La compagnia assicuratrice di un utente della strada ha l’obbligo di risarcire il terzo danneggiato dal proprio cliente, anche se dovessero sussistere delle questioni inerenti la validità della polizza che non siano percepibili dal danneggiato, come il diverso numero di telaio del mezzo non espressamente indicato nel tagliando esposto sul parabrezza.
Con sentenza del 15 gennaio 2010, n. 1823, la IV Sezione Penale della Cassazione ha condannato una compagnia assicurativa al pagamento dei danni subiti da una persona coinvolta in un sinistro sebbene la stessa società contestasse la validità dell’assicurazione precisando che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei rapporti tra danneggiato e compagnia assicurativa non assumono rilievo questioni riguardanti la validità della polizza.
Per quanto concerne la relazione tra danneggiato ed assicuratore vale, infatti, il principio posto dalla L. n. 990 del 1969, art. 7, secondo cui, nei confronti dei danneggiato, l'assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni per tutto il periodo indicato nella polizza, indipendentemente dalla sua validità, visto che il certificato di assicurazione attesta verso i terzi la presenza della garanzia assicurativa e da questa attestazione nasce l'obbligazione risarcitoria (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 10504 dell'8 maggio 2006).
In particolare, il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, pure se il contratto non è efficace, poichè verso il danneggiato ciò che rileva è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo, dovendosi tutelare il legittimo affidamento dei terzi (Cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 16726 del 17 luglio 2009).
Sostiene parte ricorrente che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che, in base alla, art. 7, comma 4, il contrassegno assicurativo doveva essere applicato "sul veicolo cui l'assicurazione si riferisce", mentre, nella specie, venendo in considerazione una macchina avente solo targa identica a quella indicata nel contrassegno, ma diverso telaio e motore, non poteva parlarsi di identità fra il veicolo assicurato e quello coinvolto nell'incidente Detto assunto è privo di pregio.
Infatti, a norma dell’art. 7, L. n. 990 del 1969, l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio; l'assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'art. 1901 c.c., comma 2; all'atto del rilascio de certificato di assicurazione l'assicuratore consegna inoltre all'assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato.
Dalla L. n. 990 del 1969, art. 7, commi 1, 2 e 3 e dall'art. 9 del regolamento di esecuzione, si ricava che: l'esistenza del contratto è dimostrata dal certificato di assicurazione; l'assicuratore risponde nei confronti dei terzi per il periodo ivi indicato; assieme al certificato è rilasciato un contrassegno dell'assicuratore; sia nel certificato che nel contrassegno è riportato, ai fini dell'identificazione del veicolo assicurato, il solo numero di targa e non quello del telaio, tranne che in casi eccezionali.
Se ne evince che nel certificato di assicurazione il numero della polizza è associato in linea generale alla targa, che nel contrassegno dell'assicuratore è pure menzionata la sola targa e che, quindi, il "veicolo cui l'assicurazione si riferisce", del quale fa menzione la L. n. 990 del 1969, comma 4, è quello identificato nel certificato e nel contrassegno de quibus con il numero della targa.
D'altronde, non si comprende come potrebbe validamente essere tutelato l'affidamento dei terzi (che, appunto, assume primario rilievo nel loro rapporto con l'istituto assicuratore secondo l'intero assetto normativo vigente) qualora si faccia riferimento al numero dei telaio, dato che non può essere considerato di agevole percezione, mentre, invece, è proprio con il numero di targa, facilmente conoscibile, che la posizione dei danneggiati riceve adeguata protezione.

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