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venerdì 19 febbraio 2010

Il genitore che non paga il mantenimento non ha diritto all’affido condiviso

A norma dell’art. 155 del codice civile, come novellato dalla L. n. 54/2006, in caso di divorzio i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori che ne esercitano congiuntamente la potestà, ma il giudice può disporre l’affidamento esclusivo ad uno solo di essi riguardo all’interesse dei minori. Una delle possibili realtà che nella vita possono pendere corpo, è quella che uno dei genitori non paghi quanto deve a titolo di mantenimento.
Ebbene, in questa circostanza, la Corte di Cassazione, con sentenza del 17 dicembre 2009, n. 26587, ha statuito che nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis c.p.c., come modificativamente e integrativamente riscritti dalla L. n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (gia’ consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con L. n. 176 del 1991) alla c.d. bigenitorialita’ (al diritto, cioe’, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l’affidamento condiviso (comportante l’esercizio della potesta’ genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non piu’ (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensi’ come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell’affidamento esclusivo.
Alla regola dell’affidamento condiviso puo’ infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore. Non avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarita’ della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l’affidamento esclusivo...”.
Perche’ possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre quindi “...che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneita’ educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore...” (come nel caso, ad esempio, di un’obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore).
L’obbligo di un genitore di provvedere al mantenimento dei figli implica il dovere di soddisfare primariamente le esigenze dei figli stessi e quindi di anteporre le esigenze di questi alle proprie...”. Di conseguenza, l’eventuale esiguita’ del reddito a disposizione non giustifica la totale inadempienza, protratta per molti anni, da parte del genitore e tale inadempienza “...incide, con riferimento ai figli, non solo sul piano strettamente materiale, impedendo loro la possibilita’ di sfruttare al meglio le proprie potenzialita’ formative, ma incide, ancora di piu’, sotto il profilo morale...” essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli “... e quindi della carenza di responsabilizzazione nei loro confronti e di inidoneita’ del detto genitore a contribuire a creare per i propri figli quel clima di serenita’ familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita”.

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