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mercoledì 10 febbraio 2010

Interessi: sul risarcimento decorrono dal giorno dell’accertato inadempimento

Nell’ambito della responsabilità contrattuale (ad esempio, contratto di compravendita), in caso d’inadempimento vige il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro liquidate a titolo risarcitorio decorrono dalla data della domanda giudiziale, in quanto atto idoneo a costituire in mora il debitore.
La Cassazione, con sentenza n. 26226 del 15/12/2009, ha statuito che il suddetto principio non può essere inteso nel senso che tale data vada individuata come momento di decorrenza degli interessi anche nel caso in cui nel giudizio venga accertato la verificazione del colpevole inadempimento in un momento successivo alla domanda, giacché avendo l’obbligazione per interessi natura accessoria, una sua decorrenza diversa da quella dell’obbligazione principale è priva di causa. Da ciò ne consegue che, se si accerta che l’inadempimento è successivo all’azione giudiziaria, gli interessi in esame decorrono da questa data e non da quella dell’azione.

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