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martedì 16 febbraio 2010

Il medico che non informa il paziente risarcisce il danno anche se l’intervento è riuscito

Il medico che presta la propria opera stipula con il paziente che ha in cura un contratto in virtù del quale effettua la diagnosi ed assume l’obbligo d’illustrare al paziente le conseguenze (certe o incerte che siano, purché non del tutto anomale) della terapia o dell’intervento che egli considera necessari o opportuni ai fini di ottenere, quante volte sia possibile, il necessario consenso del paziente all’esecuzione della prestazione terapeutica.
Con sentenza n. 2847 del 9/02/2010, i giudici della Cassazione hanno rilevato che l’adempimento di tale obbligazione, avendo una fonte contrattuale, in sede giudiziaria dovrà essere dimostrato dallo stesso medico che, in caso contrario, sarà obbligato a risarcire il danno, nella prevalenza dei casi non patrimoniale, costituito dal mancato rispetto dell’obbligo di informare il paziente. Ciò in conseguenza del fatto che anche una sola violazione del diritto all’autodeterminazione, pur senza correlativa lesione del diritto alla salute ricollegabile a quella violazione per essere stato l’intervento terapeutico necessario e correttamente eseguito, comporta comunque una illegittima lesione di un interesse giuridicamente tutelato cui consegue il diritto al risarcimento.
Pur tuttavia, la risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell’atto terapeutico necessario e correttamente eseguito a regola d'arte medica, ma comunque effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, necessariamente presuppone l'accertamento che il paziente quel determinato intervento avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato.
La violazione di un diritto fondamentale della persona, infatti, qual è quello all’autodeterminazione in ordine alla tutela terapeutica della propria salute, comporta la risarcibilità di ogni tipo di pregiudizio non patrimoniale che ne sia causalmente derivato.

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