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giovedì 4 febbraio 2010

Risarcisce i danni la P.A. che emette un provvedimento illegittimo

Cosa succede se un’amministrazione pubblica (ad es. l’Agenzia delle Entrate, Comune, Provincia, Ministero) pone in essere un atto illegittimo che costringe il contribuente ad adire le vie legali, provocando in capo a questi un danno costituito, tra l’altro, dalle spese per difendersi in giudizio?
Ebbene, quando la Pubblica Amministrazione (P.A.) emette un provvedimento illegittimo, ovvero contrario alla legge, ha il potere di tutelare, unilateralmente, la propria sfera giuridica facendo venire meno l’atto “incriminato”. Quando non opera seguendo tale procedimento, chiamato di “autotutela”, facendo sorgere in capo al cittadino - destinatario dell’atto illegittimo - un danno, nasce a suo carico l’obbligo di risarcirlo.
Questo principio è stato sancito dalla Cassazione che con sentenza n. 698, del 19/01/2010, ha stabilito che «ove il provvedimento di autotutela non venga tempestivamente adottato, al punto di costringere il privato ad affrontare spese legali e d'altro genere per proporre ricorso e per ottenere per questa via l'annullamento dell'atto, la responsabilità della P.A. permane ed è innegabile».

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