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lunedì 15 febbraio 2010

Illegittimo il divieto d’insediamento ai piani terreni di attività paracommerciali

E’ illegittimità la norma tecnica di un piano regolatore generale, introdotta con una variante di adeguamento ex art. 6 D.Lgs. n. 114 del 1998, che vieta l’insediamento ai piani terreni, con vetrine che affacciano sulla strada, di attività paracommerciali, tra cui, in particolare, le agenzie immobiliari, al fine di preservare l’integrità dei fronti commerciali, e di salvaguardare e rivitalizzare le vie centrali della città, con l’esclusiva presenza di attività commerciali in senso stretto.
Con questa sentenza, la n. 190 del 27 gennaio 2010, il TAR Lombardia ha ritenuto il divieto suindicato illogico, irrazionale e in contrasto con l’art. 41 della Costituzione, che fissa principi in materia d’iniziativa economica privata e libera, poiché l’esigenza di preservare l’integrità dei fronti commerciali, non può essere considerata sufficiente a giustificare una limitazione così invasiva nell’attività economica di determinate categorie, in considerazione dello stato dei luoghi e della realtà territoriale, nel caso di un comune che non rappresenta una meta per le vacanze o una particolare attrazione turistica. La necessità di salvaguardare e rivitalizzare le vie centrali di un comune, imponendo che le vetrine siano utilizzate solo da attività con la vendita di beni al pubblico, infatti, può giustificarsi in una realtà turistica, in cui vi è l’opportunità di creare viali idonei al passeggio, ma non in un comune che rappresenta una meta per le vacanze o una particolare attrazione turistica.

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