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lunedì 1 febbraio 2010

Canone di locazione: quando gli aumenti sono illegittimi

Per gli immobili adibiti a uso diverso da quello abitativo, a norma dell’art. 32, L. n. 392/1978, le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere d’acquisto (inflazione).
La Corte di Cassazione, al riguardo, con la sentenza n. 2527, del 7/2/2006, ha affermato la nullità della clausola che aumenta in modo automatico il canone, senza una preventiva esplicita richiesta del locatore, precisando che: "La clausola di un contratto di locazione con la quale le parti convengano l’aggiornamento automatico del canone su base annuale, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 32 della legge 392/1978 dall’articolo 1, comma 9-sexies, della legge 118/1985, senza necessità di richiesta espressa del locatore, è affetta da nullità in base al combinato disposto degli articoli 32 e 79 della legge, perché il citato articolo 32, non prevedendo più, come nella sua originaria formulazione, la possibilità di aggiornamento soltanto biennale, svincolato da ogni riferimento alla richiesta del locatore, introduce, all’esito della modifica, la possibilità di aggiornamenti annuali presupponendo che aumenti possano avvenire soltanto su specifica richiesta del locatore, da operarsi successivamente all’avvenuta variazione degli indici di riferimento. La certezza dell’entità dell’obbligazione del conduttore risulta tutelata soltanto dalla previsione di tale, specifica richiesta, puntualmente riferita all’avvenuta variazione degli indici ISTAT".

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