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martedì 15 dicembre 2009

Responsabilità del notaio e visure ipotecarie e/o catastali

La stipula di un contratto di vendita avente ad oggetto un immobile è preceduta da un lavoro “preparatorio” teso, tra l’altro, mediante le cosiddette visure catastali e ipotecarie, a verificare l’identità dell’edificio e l’eventuale presenza di oneri o pesi, come ad esempio l’ipoteca. Nell’esercizio dell’attività economica, o per altre ragioni di urgenza, l’acquirente può esonerare il notaio dalle suddette incombenze, per poi ritenerlo responsabile, qualora successivamente dovesse scoprire che proprio l’appartamento acquistato è gravato da un’ipoteca di cui ignorava l’esistenza.
Sull’argomento è intervenuta una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 25270/2009), la quale dispone che deve escludersi la sussistenza della responsabilità del notaio, ex artt. 1218 e 1176, comma 2, c.c., nel caso in cui gli sia stata richiesta la stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare privata autenticata con l’espresso esonero, per concorde volontà delle parti, dallo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti medesime, concernenti, in particolare, il compimento delle cosiddette “visure catastali” e ipotecarie – aventi lo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà – sempre che, l’esonero sia giustificato da esigenze concrete delle parti e da ragioni di urgenza di stipula dell’atto, non rilevando, ai fini dell’esclusione della responsabilità, la circostanza che (l’esonero) non sia stato contemplato in una clausola scritta, non essendo quest’ultima necessaria per la validità e legittimità dello stesso.

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