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mercoledì 2 dicembre 2009

I verbali dei Pubblici Ufficiali: la posizione delle Sezione Unite

Il contenuto del verbale redatto da un Pubblico Ufficiale (ad es. il vigile) ha il carattere della fede pubblica, per cui fa piena prova sino a querela di falso. Tale elemento, di per sé particolarmente importante, lo diventa ancora di più in sede giudiziaria, qualora si intende contestare le dichiarazioni che godono di tale fede privilegiata, e/o quelle che ne sono prive, e che possono essere smentite semplicemente provando il contrario, senza la necessità di sporgere querela.
L’esigenza suesposta può concretizzarsi anche in sede di opposizione a sanzione amministrativa (ad es. multa per infrazione del Codice della Strada), in merito alla quale le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 17355/2009, premettendo che il verbale è a tutti gli effetti “atto pubblico”, hanno stabilito che sono certamente da considerare al rango di piena prova: la provenienza del documento; le dichiarazioni delle parti; i fatti avvenuti in presenza del P.U.; gli atti dallo stesso compiuti.
Restano esclusi dal valore di piena prova: le valutazioni del P.U.; gli apprezzamenti personali, anche se relativi a fatti accaduti in sua presenza.
Proprio in virtù di quanto sopra, sarebbero preordinate le norme che “tipizzano” il verbale , obbligando il P.U. a esporre in forma sommaria il fatto e ad indicare gli estremi precisi e dettagliati della violazione.
Va altresì preso atto che la stessa Suprema Corte conferma l’obbligo per il P.U. di descrivere “le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell’accertamento, dando conto nell’atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali detta presenza ne ha consentito l’attestazione”.

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