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lunedì 14 dicembre 2009

Sinistri stradali: la messa in mora della compagnia assicurativa è sempre obbligatoria

In caso di sinistro, qualora le parti non raggiungano un accordo, la via giudiziaria diviene inevitabile poichè entrambe ritengono di essere state danneggiate dall’altra. In siffatte ipotesi, allora, è possibile che chi viene citato (convenuto) a sua volta chieda il risarcimento danni alla controparte e alla assicurazione di quest’ultima, mediante la cosiddetta domanda riconvenzionale.
A norma dell’art. 145 del codice delle assicurazioni, prima di agire nei confronti di una compagnia assicurativa, è necessario che dalla formale messa in mora trascorrano sessanta giorni, ma la medesima non chiarisce se lo stesso termine deve intercorrere anche nell’ipotesi della domanda riconvenzionale. Ebbene, con sentenza n. 22597 del 26.10.2009, la Cassazione ha stabilito che “la condizione di proponibilità della domanda (…) opera sia nel caso di azione diretta (…) che nella ipotesi di azione di responsabilità aquiliana, a norma dell'articolo 2054 cod. civ..
Infatti detta condizione di proponibilità è posta dalla legge senza distinzione fra le persone contro cui l'azione venga proposta, cumulativamente o singolarmente.
Deve, in linea di principio, essere dichiarata improponibile anche la domanda formulata ai sensi dell'articolo 2054 cod. civ. contro il proprietario ed il conducente del veicolo, qualora non sia stata promossa oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento all'assicuratore r.c.a.”.

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