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mercoledì 16 dicembre 2009

La cartella notificata alla moglie divorziata è valida

E’ frequente che successivamente al divorzio tra gli ex coniugi cessi quasi del tutto qualunque tipo di rapporto, lasciando spazio solo ai rancori e alle reciproche recriminazioni.
L’interruzione dei rapporti, però, può lasciare in eredità alcune pendenze giuridiche che richiedono ancora un minimo di collaborazione. Tra queste vi è la notifica della cartella esattoriale a uno degli ex coniugi. Secondo l’ordinanza della Cassazione del 3 dicembre 2009, n. 25486, infatti, la cartella di pagamento notificata alla ex moglie, relativa a redditi dichiarati congiuntamente all’ex coniuge prima del divorzio, è legittima anche se la donna non ha mai ricevuto la notifica delle sentenze sfavorevoli all’ex coniuge nella causa da questi persa contro il Fisco. Secondo la Corte, in caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, mentre i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento di imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito, la moglie (coniuge co-dichiarante) è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito - cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per la coniuge - venendo altrimenti vulnerato il diritto di difesa della moglie, che rimane corresponsabile delle maggiori imposte e degli accessori relativi a quell’accertamento, e non ostando a ciò la circostanza che l’avviso di accertamento debba essere notificato al marito.
Non rileva, ai fini dell’insorgere della responsabilità solidale della moglie co-dichiarante, la notifica a quest’ultima delle sopravvenute pronunce del giudice tributario in ordine ai ricorsi proposti dal marito, nè la sopravvenuta separazione giudiziale, nè la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

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