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venerdì 4 dicembre 2009

Oneri condominiali: la quota del condomino inadempiente non grava sugli altri condomini

Può capitare che un condomino non paghi il dovuto per affrontare spese straordinarie e necessarie, come il rifacimento della facciata. E’ legittimo chiedersi, pertanto, se tale quota debba essere posta a carico degli altri condomini (obbligazione solidale), oppure no.
Proprio su questa problematica si è pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite, che con sentenza n. 9148, dell’8 aprile 2008, ha disposto che quando la prestazione per natura è divisibile, la solidarietà dipende dalle norme e dai principi. La solidarietà, infatti, raffigura un particolare atteggiamento nei rapporti esterni di una obbligazione intrinsecamente divisibile quando la legge privilegia la comunanza della prestazione. Altrimenti, la struttura divisibile (parziaria) dell'obbligazione ha il sopravvento e insorge una pluralità di obbligazioni tra loro connesse.
Ma il principio generale è valido laddove, in concreto, sussistono tutti i presupposti previsti dalla legge per la attuazione congiunta del condebito. Sicuramente, quando la prestazione comune a ciascuno dei debitori è, allo stesso tempo, indivisibile. Se invece l'obbligazione è divisibile, salvo che dalla legge (espressamente) sia considerata solidale, il principio della solidarietà (passiva) va contemperato con quello della divisibilità stabilito dall'art. 1314 cod. civ., secondo cui se più sono i debitori ed è la stessa la causa dell'obbligazione, ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
Poichè la solidarietà, spesso, viene ad essere la configurazione ex lege, nei rapporti esterni, di una obbligazione intrinsecamente parziaria, in difetto di configurazione normativa dell'obbligazione come solidale e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente, divisibile viene meno uno dei requisiti della solidarietà e la struttura parziaria dell'obbligazione private.
Per ciò che concerne la struttura delle obbligazioni assunte nel cosiddetto interesse del "condominio" - in realtà, ascritte ai singoli condomini - si riscontrano certamente la pluralità dei debitori (i condomini) e la unicità della causa (eadem causa obbligandi), cioè il contratto da cui l'obbligazione ha origine. E' discutibile, invece, la unicità della prestazione (idem debitum), che certamente è unica ed indivisibile per il creditore, il quale effettua una prestazione nell'interesse e in favore di tutti condomini (il rifacimento della facciata, l'impermeabilizzazione del tetto, la fornitura del carburante per il riscaldamento etc).
Orbene, posto che nessuna norma di legge espressamente dispone che il criterio della solidarietà si applichi alle obbligazioni dei condomini, queste ultime, consistendo in una somma di danaro, raffigurano una prestazione comune, ma naturalisticamente divisibile.

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