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giovedì 3 dicembre 2009

Multa: mancata contestazione e successiva comunicazione obbligatoria dei dati del conducente

In seguito alla contestazione non immediata di una violazione che determini la decurtazione di punti della patente, con contestuale invito a comunicare i dati del conducente, il proprietario del veicolo può: 1) non comunica i dati del conducente (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005 non si procederà a decurtazione di punti ma si applicherà al proprietario la sanzione di cui all’art. 126 bis, n. 2); 2) comunica i dati del conducente, determinando l’apertura di una fase di contestazione ed accertamento a carico della persona indicata (il proprietario resta responsabile di eventuali false dichiarazioni); 3) risponde senza identificare il conducente, oppure dichiara di non poter fornire i dati di quest’ultimo, motivando tale omissione con l’impossibilità di accertare i movimenti dell’auto all’epoca della violazione, o adducendo altre giustificazioni (si pensi alle auto aziendali).
E’ il caso di chiarire che la mancata comunicazione dei dai dell’effettivo conducente non determina necessariamente una sanzione amministrativa, se sorretta dall’esistenza di un giustificato motivo, che in prima analisi deve essere valutato dall’amministrazione che ha elevato la contravvenzione. Qualora questa lo dovesse ritenere infondato, il proprietario sanzionato ha la facoltà di rivolgersi al Giudice di Pace il quale effettuerà una nuova valutazione del caso di specie.
Proprio su questa problematica si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza n. 165/2008, la quale ha affermato che agli illeciti amministrativi contemplati dal codice della strada si applica la disciplina generale dell'illecito depenalizzato di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 3, nel subordinare la responsabilità all'esistenza di un'azione od omissione che sia "cosciente e volontaria", ha inteso, appunto, prevedere il caso fortuito o la forza maggiore quali circostanze idonee ad esonerare l'agente da responsabilità.
Di conseguenza bisogna discernere il caso di chi, inopinatamente, ignori del tutto l'invito a fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, da quello di colui che, presentandosi o scrivendo, adduca invece l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa trasmissione di tali dati; pertanto deve essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi da responsabilità, dimostrando l'impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella "negativa" (cioè a dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione).
Inoltre, come anche affermato da questa Corte con l'ordinanza n. 434 del 2007, appare necessario precisare che la scelta in favore di una interpretazione che pervenisse alla conclusione di equiparare ogni ipotesi di omessa comunicazione dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, presenterebbe una dubbia compatibilità con l'art. 24 Cost., non consentendo in alcun modo all'interessato di sottrarsi all'applicazione della sanzione pecuniaria, risolvendosi nella previsione di una presunzione assoluta con conseguente lesione del diritto di difesa.

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