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lunedì 28 dicembre 2009

Garanzia beni: lo scontrino non è l’unica prova dell’acquisto

E’ tempo di regali, e non è raro tornare dal venditore di un prodotto risultato difettoso per sentirsi dire che senza scontrino il bene non è coperto da alcuna garanzia.
Al riguardo è opportuno mettere in chiaro che per usufruire della garanzia, il consumatore deve fornire la prova dell’acquisto del bene, nonché della data della relativa consegna - generalmente contestuale all’acquisto e indispensabile per la decorrenza della biennale garanzia – e che la prova principale sia costituita dallo scontrino fiscale, sostituibile, in caso di suo smarrimento, da altri documenti idonei a dimostrare l’esistenza del rapporto contrattuale di compravendita, quali lo scontrino bancomat e la cedola della carta di credito, dai quali è comunque possibile desumere il nominativo del venditore e la data di acquisto del bene.
Qualora il venditore contesti la validità di tali documentazioni, sarà a suo carico l’onere di dimostrare il contrario, ovvero che le suddette documentazioni non si riferiscono al prodotto effettivamente venduto e riconsegnato per la garanzia.
La disciplina in materia di garanzia dei beni di consumo prevede che il difetto di conformità si manifesti entro 24 mesi dalla consegna, e riconosce al consumatore il tempo massimo di due mesi per la denuncia del difetto, a pena di decadenza, e di ventisei mesi, a pena di prescrizione, per l’esercizio dell’azione giudiziaria diretta a far valere il suddetto difetto.
I rimedi esperibili a scelta del consumatore sono la riparazione o sostituzione del bene, in entrambi i casi senza spese, salvo che il rimedio scelto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso. La riparazione o sostituzione devono avvenire entro un termine congruo e senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore. Nell’ipotesi in cui tali rimedi siano impossibili o eccessivamente onerosi, ovvero il venditore non vi provveda entro il termine congruo, il consumatore può richiedere, a sua scelta, una adeguata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

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