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giovedì 3 dicembre 2009

Assegno divorzile: ne ha diritto anche la moglie di giovane età

L’assegno divorzile è dovuto all’ex coniuge per garantirgli lo stesso tenore di vita goduto in vigenza del rapporto matrimoniale. Maturata la decisione di sciogliere il vincolo, lo scontro tra i coniugi si focalizza nel dimostrare l’esistenza o meno del diritto all’assegno, adducendo per questo i motivi più disparati, tra cui la giovane età dell’avente diritto, che a detta dell’obbligato gli garantirebbe la possibilità di trovarsi un lavoro e divenire autosufficiente.
La Cassazione Civile, con sentenza n. 23906 dell’11 novembre 2009, si è nuovamente soffermata proprio su questa problematica, chiarendo ancora una volta, in linea con quanto già stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 114 92 del 29 novembre 1990, che l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando innanzitutto l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4764; 23 febbraio 2006, n. 4021; 16 maggio 2005, n. 10210; 7 maggio 2002, n. 6541; 15 ottobre 2003, n. 15383; 15 gennaio 1998, n. 317; 3 luglio 1997, n. 5986).
L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola, pertanto, in due fasi, nella prima delle quali il Giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5 (ex plurimis Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040).
Quanto, poi, all'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive, tale presupposto dell'assegno comporta che detta indisponibilità non deve essere imputabile al richiedente (Cass. 17 gennaio 2002, n. 432).
Pertanto, si deve trattare d'impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l'accertamento della relativa capacità lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell'astrattezza, bensì in quella dell'effettività e della concretezza (Cass. 29 marzo 2006, n. 7117), dovendosi, all'uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico - sociale, individuale, ambientale, territoriale (Cass. 16 luglio 2004, n. 13169). Da qui la tendenziale irrilevanza della giovane età, soverchiata dall’impossibilità oggettiva di trovare un lavoro che consenta di godere dello stesso tenore di vita esistente in vigenza del rapporto matrimoniale.

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