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martedì 1 dicembre 2009

Il coniuge è immaturo? Il matrimonio può essere dichiarato nullo

Molti se ne saranno accorti, ma i tempi sono decisamente cambiati, e i vincoli matrimoniali si sciolgono con sempre maggiore frequenza.
Per far dichiarare nullo il matrimonio celebrato con il rito religioso e trascritto nel registro italiano dello stato civile, è possibile sia adire il giudice italiano che rivolgersi al Tribunale Ecclesiastico per ottenere una sentenza i cui effetti civili sono subordinati alla pronuncia della Corte d’Appello (sentenza di delibazione) tesa a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge italiana.
Con sentenza n. 19808, del 15 settembre 2009, i Giudici della Cassazione hanno ribadito quanto già stabilito dalla stessa corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 19809/2008, disponendo che il riconoscimento dell'efficacia della sentenza straniera è condizionato alla mancanza di incompatibilità con l'ordine pubblico interno che è assoluta e relativa rispetto a tutti gli Stati, mentre è solo assoluta per le sentenze ecclesiastiche. Sulla base di ciò, la Cassazione ha statuito che la sentenza ecclesiastica che dichiari nullo il matrimonio per immaturità del coniuge non vìola l’ordine pubblico italiano, e dunque può essere dichiarata efficace nell’ambito del nostro ordinamento, in quanto la situazione di vizio psichico ("ob defectum discretionis iudicii") da parte di uno dei coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicchè è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano (Cass. 1988/4710; 1997/3002. In senso conforme, cfr. Cass. 1987/5822; 2000/4387; 2006/10796). E il contrasto con tali principi non si rende ravvisabile neppure sotto il profilo dei difetto di tutela dell'affidamento della controparte. Infatti, al riguardo, è sufficiente rilevare che, mentre la disciplina generale dell'incapacità naturale da rilievo, in tema di contratti, alla buona o alla mala fede dell'altra parte (art. 428 c.c., comma 2), tale aspetto si rende invece del tutto ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale vista quale causa di invalidità del matrimonio, essendo preminente, in tal caso, l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico (Cass. 1997/3002).

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