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venerdì 18 dicembre 2009

Lavoro “nero”: il lavoratore si presume assunto dal 1° gennaio, salvo che il datore provi il contrario

In caso di lavoro irregolare scoperto dagli organi competenti, nasce il problema di accertare da quale giorno il lavoratore presti la propria opera, essendo frequente il disaccordo tra questi e il datore di lavoro.
Con sentenza n. 25236 del 30/11/2009, la Corte di Cassazione stabilisce un principio molto interessante, specificando che con pronuncia n. 144 del 2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità Costituzionale dell’art. 3, 3° comma, del d. l. n. 12/2002, convertito nella legge n. 73/2002, nella parte in cui non prevede la possibilità, per il datore di lavoro, di fornire la prova che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell’anno nel quale è stata elevata contestazione della violazione.
Ne discende che l’onere di provare la decorrenza del rapporto (successiva al 1° gennaio) grava sul datore di lavoro, presumendosi in difetto di prova che il rapporto decorra dal 1° gennaio (e non dal giorno dell’accertamento), e che incorre nel vizio di omessa motivazione la sentenza che nonostante la mancanza di prove annulli l’atto di irrogazione delle sanzioni.

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