In caso di lavoro irregolare scoperto dagli organi competenti, nasce il problema di accertare da quale giorno il lavoratore presti la propria opera, essendo frequente il disaccordo tra questi e il datore di lavoro.
Con sentenza n. 25236 del 30/11/2009, la Corte di Cassazione stabilisce un principio molto interessante, specificando che con pronuncia n. 144 del 2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità Costituzionale dell’art. 3, 3° comma, del d. l. n. 12/2002, convertito nella legge n. 73/2002, nella parte in cui non prevede la possibilità, per il datore di lavoro, di fornire la prova che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell’anno nel quale è stata elevata contestazione della violazione.
Ne discende che l’onere di provare la decorrenza del rapporto (successiva al 1° gennaio) grava sul datore di lavoro, presumendosi in difetto di prova che il rapporto decorra dal 1° gennaio (e non dal giorno dell’accertamento), e che incorre nel vizio di omessa motivazione la sentenza che nonostante la mancanza di prove annulli l’atto di irrogazione delle sanzioni.
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