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martedì 15 dicembre 2009

Responsabilità sanitaria: sussiste se il danno è conseguenza dell’omissione del sanitario, o dell’insufficienza delle apparecchiature

La professione medica è certamente tra le più complesse perché spesso chi l’esercita può garantire la sopravvivenza di un essere umano. A volte, però, il sottile confine della responsabilità del sanitario viene valicato, schiudendo le porte al diritto che si sobbarca l’onere di individuare le condizioni di punibilità delle condotte in esame.
A tal riguardo, la Cassazione civile , sez. III, con la sentenza n° 10743, dell’11.05.2009, è intervenuta su questa delicata problematica stabilendo che secondo la giurisprudenza della medesima Corte in tema di responsabilità contrattuale dei sanitari e degli enti ospedalieri, una volta dimostrata la esistenza del contratto (tra il medico e la struttura sanitaria) e l'inesatto adempimento della obbligazione sanitaria, resta a carico dei debitori della prestazione (medici) l'onere di provare l'esatto adempimento e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Anche con riferimento alla individuazione del nesso di causalità fra la condotta omissiva del medico e l'evento dannoso, la giurisprudenza della Cassazione ha superato la concezione tradizionale, passando dal criterio della certezza degli effetti della condotta omessa a quello della probabilità di essi e dell'idoneità della condotta stessa ad evitarli, ove posta in essere.
Va rilevato che, ove le nozioni di patologia medica e di medicina legale non forniscano un grado di certezza assoluta, il ricorso al criterio della probabilità costituisce una necessità logica in quanto si tratta di accettare o rifiutare l'assunto secondo il quale il danno si è verificato a causa del fatto che non è stato tenuto il comportamento atteso.
E' appena il caso di osservare che il rigetto della domanda di risarcimento nei confronti di un medico non è sufficiente ad escludere la responsabilità del presidio ospedaliere.
E' infatti pur sempre configurabile una responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (Cass. 1 luglio 2002 n. 9556, 14 luglio 2004 n. 13066, v. anche Cass. 28 novembre 2007 n. 24759).
Una responsabilità dell'ospedale può configurarsi anche nella insufficienza delle apparecchiature a disposizione per affrontare la prevedibile emergenza, ovvero nel ritardo nel trasferimento del paziente in un centro ospedaliero attrezzato.

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