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giovedì 17 dicembre 2009

La decurtazione dei punti può essere oggetto d’impugnazione

In caso d’infrazione del codice della strada l’automobilista è soggetto ad una sanzione principale di carattere pecuniario, e ad una seconda di natura accessoria costituita dalla decurtazione dei punti della patente. Con una recente sentenza della Cassazione, che ha ribadito un principio già fissato dalla Corte Costituzionale nel 2005, si è sancita l’opponibilità anche della sola sanzione accessoria, che può costituire un’azione del tutto indipendente dall’opposizione avente ad oggetto la sanzione pecuniaria.
Infatti, con la sentenza n. 22235 del 21 ottobre 2009, i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che in proposito le sezioni unite si sono già pronunciate con la sentenza 29 luglio 2008 n. 20544, enunciando il principio - dal quale non vi sarebbe ragione di discostarsi - secondo cui la decurtazione dei punti ha natura di sanzione amministrativa accessoria ed è pertanto anch'essa soggetta al mezzo di impugnazione dell'opposizione in sede giurisdizionale, che nel sistema sanzionatorio del codice della strada ha carattere generale, sicché l'esclusione della sua esperibilità nella materia di cui si tratta sarebbe priva di ogni ragionevole giustificazione e non compatibile con i principi sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Con la sentenza 21 gennaio 2005 n. 27 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126 bis del codice della strada, nella parte in cui disponeva che la decurtazione dei punti dalla patente di guida, in caso di mancata individuazione del conducente e di omessa comunicazione della sua identità da parte del proprietario del veicolo, dovesse essere effettuata a carico di quest'ultimo.

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