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venerdì 18 dicembre 2009

Viaggi tutto compreso: il rapporto si estingue se il viaggiatore non può beneficiare della prestazione

Le vacanze natalizie si avvicinano, e appare opportuno ricordare cosa succede qualora il viaggiatore non possa beneficiare del pacchetto vacanza “Tutto compreso” per cause a lui non imputabili (es. malattie, lutti) .
Si premette che il contratto viaggio vacanza "tutto compreso" (cd. "pacchetto turistico" o package) previsto dal D.Lgs. n. 111 del 1995, ed ora trasfuso nel D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 82 e segg. (cd. Codice del Consumo) si caratterizza sia sotto il profilo soggettivo che per l'oggetto e la finalità, in quanto risulta dalla combinazione di almeno due degli elementi costituiti dal trasporto, dall'alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) con durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno una notte (D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 2 e segg., ora trasfuso nell'art. 84 del Codice del Consumo).
La pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono in particolare a connotare la finalità unitaria volta a realizzare, il soddisfacimento dei profili - da apprezzarsi in condizioni di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso - di relax, svago, ricreativi, ludici, culturali, escursionistici, ecc. ("scopo di piacere") che costituisce la causa concreta del contratto (cfr. Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 8/5/2006, n. 10490) che, da un canto, vale a qualificare il contratto, determinando l'essenzialità di tutte le attività ed i servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero, e cioè il benessere psico-fisico che il pieno godimento della vacanza come occasione di svago e di riposo è volto a realizzare, da altro canto, assume rilievo quale criterio di adeguamento del contratto.
La causa concreta viene a rivestire, come non si è mancato di osservare in dottrina, decisiva rilevanza altresì in ordine alla sorte della vicenda contrattuale, in ragione di eventi sopravvenuti che si ripercuotono sullo svolgimento del rapporto, quali ad es. l'impossibilità o l'aggravio della prestazione, l'inadempimento, ecc..
Eventi negativamente incidenti sull'interesse creditorio (nel caso, turistico) sino a farlo venire del tutto meno laddove - in base a criteri di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso - depongono per l'impossibilità della relativa realizzazione.
In tal caso, il venir meno dell'interesse creditorio determina l'estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto dell'elemento funzionale (art. 1174 c.c.).
Il venir meno dell'interesse creditorio e della causa del contratto che ne costituisce la fonte, può essere determinato anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, la quale deve essere non imputabile al creditore, incidente sull'interesse che risulta anche tacitamente obiettivato nel contratto e connotare la causa concreta.
Trattandosi di contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (o di package) la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve essere tale da vanificare o rendere irrealizzabile la "finalità di vacanza", laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto (es., desiderio di allontanarsi per un po' dal coniuge o dalla cerchia degli amici o dall'ambiente di lavoro), in cui si sostanziano propriamente i motivi.
Pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile (cfr. Cass., 27/9/1999, n. 10690), il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (nel caso, lo "scopo di piacere" in cui si sostanzia la "finalità turistica"), implica il venir meno dell'interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del creditore estinguendo il rapporto obbligatorio per il venir dell'interesse creditorio, e di conseguenza il contratto che dell'obbligazione costituisce la fonte per irrealizzabilità della relativa causa concreta.

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