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venerdì 4 dicembre 2009

Multe: effettuato il pagamento il ricorso è inammissibile

Per effetto della disciplina generale in materia di sanzioni amministrative (L. n. 689 del 1981), per evitare azioni esecutive basate sull’ordinanza-ingiunzione, gli obbligati possono pagare immediatamente senza che ciò comporti acquiescenza o mancanza d’interesse ad opporsi al medesimo provvedimento. Si è posto, pertanto, il problema di appurare se questa facoltà sia riscontrabile anche nell’ambito delle sanzioni amministrative elevate in seguito alla violazione del Codice della Strada.
Sull’argomento si è soffermata la Cassazione, che con sentenza n. 13101 dell’8/06/2009, ha disposto che
il tenore letterale dell'art. 203 C.d.S., comma 1 e art. 204 bis C.d.S., comma 1 non ammetta altra lettura se non quella per cui, una volta effettuato il pagamento in misura ridotta consentito dal precedente art. 202 C.d.S., comma 1 entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, id est entro il medesimo termine nel quale sono consentiti, alternativamente, i ricorsi in sede amministrativa o giurisdizionale, rimane preclusa la possibilità d'impugnare l'accertamento dell'infrazione nell'una come nell'altra sede. La ratio di tale disposizione è evidente ed analoga a quella dell'istituto dell'oblazione - beneficio che, come evidenziato dalla Corte Costituzionale riconoscendo la legittimità proprio dell'art. 202 C.d.S. in esame (sent. 25.7.94 n. 350), è offerto al contravventore in funzione deflattiva dei procedimenti contenziosi, sia amministrativi che giurisdizionali, alla pari di analoghi istituti presenti in altre discipline processuali - con la quale s'intende estinguere la specifica controversia con il versamento d'una somma di danaro, precludendo, peraltro, ad entrambe parti qualsivoglia possibilità di successiva contestazione in ordine ai presupposti ed alle condizioni d'applicazione della sanzione; par il che, come già evidenziato in precedenza dalla stessa Corte, la formulazione dell'art. 202 C.d.S., prevedendo, al pari della L. n. 689 del 1981, art. 16, il “pagamento in misura ridotta” corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legga da parte dell'indicato (nel processo verbale di contestazione) autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche a fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, anche quest'ultima esperibile immediatamente avverso i verbali di contestazione delle violazioni alle norme del Codice della Strada (Cass. 11.2.05 n. 2862).

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