Com’è noto, le cosiddette coppie di fatto, sia etero che omosessuali, non sono oggetto di alcuna disciplina, sebbene il dibattito politico da tempo affronti infruttuosamente la problematica della loro regolamentazione giuridica.
I ritardi e le lentezze della politica e del legislatore italiano, ciononostante, non esimono i giudici dall’affrontare e risolvere problemi concreti come il furto tra i conviventi, oggetto di una recente pronuncia della Cassazione, che con la sentenza n. 44047/2009 ne ha sancito la rilevanza penale.
Infatti, sulla scorta di quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 352/2000, secondo la quale i reati contro il patrimonio non sono punibili a norma dell’art. 649, I c., nell’ambito dei rapporti di parentela, affinità, adozione e coniugo, perché sono agevolmente riscontrabili in sede anagrafica, al contrario della convivenza more uxorio il cui accertamento, in punto di fatto, è rimesso alla dichiarazione degli stessi interessati, la Cassazione - con la sentenza su citata - ha sancito che nell'ambito dei rapporti patrimoniali, la convivenza more uxorio non è sempre e comunque meccanicamente assimilabile al rapporto coniugale, mancando in essa i caratteri di certezza e di (tendenziale) stabilità propri del vincolo coniugale, essendo invece basata sull'affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile.
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