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lunedì 14 dicembre 2009

Il furto tra i conviventi è punibile

Com’è noto, le cosiddette coppie di fatto, sia etero che omosessuali, non sono oggetto di alcuna disciplina, sebbene il dibattito politico da tempo affronti infruttuosamente la problematica della loro regolamentazione giuridica.
I ritardi e le lentezze della politica e del legislatore italiano, ciononostante, non esimono i giudici dall’affrontare e risolvere problemi concreti come il furto tra i conviventi, oggetto di una recente pronuncia della Cassazione, che con la sentenza n. 44047/2009 ne ha sancito la rilevanza penale.
Infatti, sulla scorta di quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 352/2000, secondo la quale i reati contro il patrimonio non sono punibili a norma dell’art. 649, I c., nell’ambito dei rapporti di parentela, affinità, adozione e coniugo, perché sono agevolmente riscontrabili in sede anagrafica, al contrario della convivenza more uxorio il cui accertamento, in punto di fatto, è rimesso alla dichiarazione degli stessi interessati, la Cassazione - con la sentenza su citata - ha sancito che nell'ambito dei rapporti patrimoniali, la convivenza more uxorio non è sempre e comunque meccanicamente assimilabile al rapporto coniugale, mancando in essa i caratteri di certezza e di (tendenziale) stabilità propri del vincolo coniugale, essendo invece basata sull'affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile.

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