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lunedì 25 gennaio 2010

Successione ereditaria: gli elementi che configurano il patto successorio, vietato dalla legge

Nel nostro ordinamento vige un principio in virtù del quale chiunque può disporre del proprio patrimonio per quando avrà cessato di vivere esclusivamente con il testamento e no con accordi – tecnicamente definiti “patti successori” - che rientrano nella categoria dei contratti.
La ragione del citato principio si base sulla considerazione che chi dispone lo deve fare liberamente e senza condizionamenti, con la facoltà di revocare in ogni momento, al contrario di ciò che accadrebbe se si stipulasse un vero e proprio contratto dal quale nascesse un vincolo che richiederebbe la volontà almeno di un altro soggetto.
Per comprendere la portato del citato divieto, si pensi che rientra nel divieto dei patti successori anche una donazione fatta in vita da un padre a uno dei propri figli per ricompensarlo di ciò che non gli verrà assegnato con la successiva eredità.
Proprio al fine di pronunciarsi su una causa che presentava caratteri analoghi, la Corte di Cassazione, con sentenza del 19 novembre 2009, n. 24450, ha statuito che sono patti successori, da un lato, le convenzioni aventi per oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale e, dall’altro, quelle che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano sorgere un vinculum iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l’adempimento. Il patto successorio, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, è per definizione, non suscettibile della conversione ex art. 1424 codice civile, in un testamento, mediante la quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall’ordinamento, di vincolare la volontà del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi.

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