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mercoledì 20 gennaio 2010

Illegittimo il frazionamento di un debito con l’emissione di molteplici decreti ingiuntivi

Statuendo su di una controversia nata successivamente alla contestazione dell’emissione di molteplici decreti ingiuntivi conseguenti a un arbitrario frazionamento di un unico debito, la Cassazione ha fissato un principio di diritto che costituirà un monito per le parti di qualunque rapporto obbligatorio.
Con sentenza n. 24539 del 20 novembre 2009, infatti, la i Supremi Giudici, alla luce di recenti sentenze della medesima Corte (Cass. 11 giugno 2008, n. 15746; Cass., Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726), hanno disposto che deve ulteriormente ribadirsi che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.

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