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giovedì 14 gennaio 2010

Malfunzionamento dell’airbag: la casa automobilistica deve risarcire i danni

Prendendo spunto da una controversia nella quale gli eredi di un soggetto defunto in seguito a un incidente stradale a causa del malfunzionamento dell’airbag chiedevano il risarcimento dei danni subiti, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 14 del 5 gennaio 2010, ha stabilito la legittimità della richiesta sul presupposto che la casa automobilistica deve intendersi obbligata a risarcire il danno agli eredi dell’automobilista in quanto responsabile di aver immesso sul mercato un prodotto difettoso.
La disciplina dei prodotti difettosi si rinviene nel cosiddetto “Codice del Consumo” introdotto nel tessuto normativo italiano con il D.LGS 6 settembre 2005, n. 206, che regolamenta i rapporti tra professionisti e consumatori, il quale, ai sensi dell’art. 114, dispone che “Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”.
Come ha ribadito la Cassazione con la sentenza in esame, il collegamento causale tra le lesioni subite e l'omesso funzionamento dell'airbag deve essere provato dal danneggiato, così come disposto dall’art 120, codice del consumo, a carico del quale si pone, altresì, l’onere probatorio relativo all’esistenza del difetto (da dimostrare mediante opportuna perizia) e del conseguente danno.

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