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lunedì 18 gennaio 2010

Autorizzazione o concessione edilizia? Il Consiglio di Giustizia della Regione Sicilia fa luce sulla problematica

Chi si appresta a eseguire lavori di manutenzione straordinaria sul proprio immobile, spesso, non sa se sia necessaria una semplice autorizzazione comunale o una concessione edilizia.
Al fine di dirimere una controversia che ha coinvolto un soggetto proprietario di un immobile crollato durante i lavori in esame, il C.G.A. siciliano a cercato di risolvere la problematica con un’interessante sentenza.
Con la decisione del 25 maggio 2009, n. 481, infatti, i giudici siciliani hanno messo in evidenza che
la Regione siciliana, ai sensi dell’art. 14, lett. f), dello Statuto regionale, ha, nella materia dell'urbanistica, competenza legislativa primaria o esclusiva.
Nondimeno, molte disposizioni dell’ordinamento statale sono state recepite nell’ordinamento regionale, e ciò anche – per quanto qui rileva – nelle materie dell’urbanistica e dell’edilizia, alcune delle quali sono state ulteriormente integrate con leggi regionali, come ad esempio, l’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’edilizia), al quale è stato aggiunto un ulteriore periodo, del seguente tenore: "Nell’àmbito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".
Per effetto degli interventi regionali, pertanto, sin dal 1 luglio 2003, la lett. d) del Testo Unico dell’edilizia, dispone che per «interventi di ristrutturazione edilizia», devono intendersi “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'àmbito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".
Considerando l’attuale panorama normativo, dunque, il nuovo discrimen tra gli interventi soggetti e quelli non soggetti a permesso di costruire (ossia al titolo abilitativo edilizio che in Sicilia è ancora denominato concessione edilizia) non passa più tra la lettera c) e la lettera d) dei cit. artt. 31 L. n. 457/1978, 20 L.R. n. 71/1978 e 3 D.P.R. n. 380/2001 (nel senso che solo gli "interventi di restauro e di risanamento conservativo" non abbisognano di permesso di costruire, o titolo equivalente, il quale sarebbe invece necessario per tutti gli "interventi di ristrutturazione edilizia").
Tale discrimen è, invece, interno alla lettera d) di tutte le citate disposizioni legislative (nazionali e regionali): dovendosi discernere, tra gli "interventi di ristrutturazione edilizia" ivi enumerati, quelli che – ai sensi dell’art. 10 T.U. – "portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso", richiedenti il permesso di costruire; da quelli che consistano, invece, nella realizzazione di un organismo edilizio identico al precedente, senza aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, né, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, mutamenti della destinazione d'uso, che viceversa tale permesso non richiedono, restando perciò soggetti alla disciplina abilitativa semplificata di cui all’art. 22 del cit. T.U. (Cfr., parzialmente de eadem re, C.d.S., 11 aprile 2007, n. 1669).

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