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martedì 12 gennaio 2010

Infortunio sul lavoro: la Cassazione ribadisce le condizioni

Prendendo spunto da una causa con la quale gli eredi di un soggetto defunto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa chiedevano che venisse riconosciuto che l’evento luttuoso fosse conseguenza del lavoro, la Cassazione ha ulteriormente chiarito in presenza di quali condizioni la morte può essere ricollegata all’attività svolta, sì da qualificarsi “infortunio sul lavoro” e beneficiare della tutela previdenziale antinfortunistica dell'INAIL.
Con sentenza n. 26231 del 15/12/2009, infatti, la Corte ha statuito che, sebbene sia possibile che l’infarto in un soggetto già sofferente di cuore ed iperteso, possa costituire infortunio sul lavoro, occorre in ogni caso la prova che tale evento, normalmente ascrivibile a causa naturale, sia stato causato o concausato da uno sforzo, ovvero dalla necessità di vincere una resistenza inconsueta o un accadimento verificatosi nell'ambito del lavoro, il quale abbia richiesto un impegno eccedente la normale tollerabilità ed adattabilità.
Per causa violenta deve intendersi un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive.
Con riguardo a un infarto cardiaco, che di per sè non integra la causa violenta, va accertato se la rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore sia da collegare causalmente a specifiche condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità, sì da poter essere considerate, sia pure in termini di mera probabilità, fattori concorrenti e da far escludere che si sia trattato del semplice effetto logorante esercitato sull'organismo da gravose condizioni di lavoro.

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