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lunedì 18 gennaio 2010

La disciplina dei permessi straordinari retribuiti del lavoratore subordinato portatore di handicap grave

A norma dell'art. 33, comma sesto, legge n. 104 del 1992, il lavoratore subordinato maggiorenne portatore di handicap grave riconosciuto con apposito verbale della ASL ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge stessa legge (dunque non il solo invalido civile), ha diritto a tre giorni di permesso mensili o, in alternativa, a due ore al giorno retribuite presentando apposita domanda amministrativa all'INPS, da redigere su modello Hand3/titolari, la cui validità massima è di 12 mesi dalla data di presentazione, e la cui copia, congiuntamente alla documentazione rilasciata dalla ASL da cui risulta l'accertamento dello stato di handicap, deve essere presentata al datore di lavoro.
Il rinnovo della domanda si può effettuare mediante una autocertificazione del lavoratore che dichiari che non sono intervenute rettifiche o revoche.
Per le due ore di permesso giornaliere, l'indennità è pari all'intero ammontare della retribuzione relativa alla durata del permesso stesso; per i tre giorni di permesso mensili è uguale alla retribuzione intera ragguagliata alla paga globale giornaliera.

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