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lunedì 4 gennaio 2010

Dichiarazioni dei condomini in assemblea e loro efficacia probatoria

In sede assembleare è possibile che i condomini adottino una delibera con la quale prendono posizione su una determinata questione, come, ad esempio, la causa di una infiltrazione all’interno di un locale di proprietà esclusiva o condominiale. Ebbene, è legittimo chiedersi se tale dichiarazione abbia il valore di una confessione da far valere in un ipotetico giudizio, e se sia vincolante anche per i condomini assenti.
In particolare, suddetta problematica si è posta in una causa nella quale dei condomini a maggioranza avevano individuato il rapporto causa-effetto tra le infiltrazioni in un garage e la falda freatica sottostante, così ponendo la necessità di chiarire se i condomini partecipanti alla suddetta assemblea avevano il potere di attribuire anche ai non partecipanti all'assemblea ed ai dissenzienti la valutazione di certezza di quel dato di fatto (il nesso di causalità) da essi ritenuto tale.
Con sentenza sentenza del 09.11.2009, n° 23687, la Cassazione ha ritenuto che l'attestazione della sussistenza del nesso eziologico di cui al verbale assembleare, rientrante nell'ambito delle dichiarazioni di scienza (cioè di conoscenza) non possa avere l'efficacia di una confessione stragiudiziale attribuibile a tutti i condomini (presenti all'assemblea, assenti e dissenzienti) in quanto comportando essa l'obbligo di tutti i condomini di risarcire pro quota i danni provocati al garage e, quindi, l'imposizione di un peso a carico di tutti, è necessario che essa sia condivisa da tutti i condomini, non rientrando nei poteri dell'assemblea quello di imporre oneri al di là delle specifiche previsioni di legge.

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