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giovedì 14 gennaio 2010

Sottotetto: le condizioni per considerarlo condominiale

E’ possibile che un bene ricadente all’interno di un complesso condominiale non sia espressamente incluso nell’elenco delle parti comuni dell’edificio contenuto nel regolamento condominiale. In tali ipotesi si deve fare ricorso agli atti di compravendita, i più recenti dei quali spesso si limitano a richiamare quanto già previsto dal precedente contratto, costringendo così ad una indagine a ritroso che può comportare persino l’analisi del primo atto di cessione.
Qualora questa ricerca si rivelasse infruttuosa, è bene che l’interessato sappia che a norma dell’art. 1117, c.c., esiste un elenco non tassativo di parti dell’edificio che si presumono di proprietà comune, salvo prova contraria che grava sul soggetto titolare dell’interesse volto a provare la proprietà esclusiva del bene, il quale risulterà comune se ha l'attitudine oggettiva al godimento comune e sia concretamente destinato al servizio comune.
In riferimento al sottotetto, con sentenza n. 17928 del 2007, la Cassazione ha stabilito che per vincere la suindicata presunzione, è irrilevante che il bene sia considerato comune dal regolamento di condominio e/o incluso nelle tabelle millesimali, in quanto il proprietario del piano sottostante potrà considerarsi proprietario esclusivo solo quando il sottotetto assolve la funzione di isolare e proteggere il suo appartamento dal caldo, dal freddo e dall'umidità, creando così una camera d'aria protettiva tra il tetto e l'appartamento.

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